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Categoria: COMUNIONE

Cassazione, ordinanza 22 agosto 2022, n. 25097, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO - Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessario.


La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.