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Cassazione, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14520, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare - Recesso - Complesso immobiliare - Difforme norme urbanistiche - Legittimità - Documentazione - Conforme.


È legittimo il recesso dal contratto preliminare se la promittente venditrice non riesce a provare di aver adempiuto agli obblighi che aveva assunto garantendo la destinazione urbanistica pattuita ed inoltre di non aver omesso di produrre nel termine previsto per la stipula del definitivo una documentazione sufficiente alla prova della stessa.

In applicazione dei principi che regolano l'interpretazione del contratto secondo buona fede e di quelli di cui all'art. 1477 c.c., il promittente venditore è obbligato, in considerazione degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto preliminare, ad adempiere le proprie obbligazioni tra le quali vi è la consegna di idonea documentazione atta a consentire la fruizione del bene.