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Cassazione, ordinanza 24 giugno 2022, n. 20434, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Contratto preliminare - Di vendita immobiliare - Estinzione del mutuo e cancellazione dell’ipoteca - Impegno del promittente venditore - Pagamento del debito e assenso alla cancellazione dell’ipoteca - Sufficienza - Motivi.


La cancellazione dell'ipoteca svolge due distinte funzioni: quella di pubblicità-notizia, nei casi in cui sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca (ovvero quando quest'ultima sia nulla o definitivamente inefficace); quella di autonoma causa estintiva dell'ipoteca (ex art. 2878, n. 1, c.c.), nel senso che, per evidenti ragioni di tutela dei terzi che facciano affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari, una volta che l'ipoteca sia stata cancellata, essa è definitivamente estinta, anche se la cancellazione fosse priva dei presupposti.