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Cassazione, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8829, Sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito - Crediti relativi a prestazioni continuative - Onere della prova a carico del debitore - Efficacia della cessione precedente - Fatto impeditivo della pretesa del cessionario - Fattispecie.


In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest’ultimo l’onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l’onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell’interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).