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Cassazione, sentenza, 4 novembre 2024, n. 28259, sez. II civile

Buona fede – Interpretazione letterale – Volontà delle parti.


In tema di interpretazione del contratto, sebbene, l’elemento letterale, cioè il senso letterale delle parole, sia centrale per comprendere la reale volontà delle parti, esso deve essere considerato alla luce di ulteriori criteri ermeneutici, tra cui l’interpretazione funzionale (rivolta alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico delle parti) e l’interpretazione secondo la buona fede.