Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4236, sez. III civile

ESECUZIONE  FORZATA  -  IMMOBILIARE  -  VENDITA  -  TRASFERIMENTO  -  Decreto  di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione degli occupanti dell’immobile - Esclusione - Fondamento - Opposizione all’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. - Ammissibilità.


I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).