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Cassazione, ordinanza 13 novembre 2023, n. 31575, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale - Ammissibilità - Impignorabilità dei beni - Onere della prova gravante sul debitore - Sussistenza - Contenuto - Debiti assunti nell’esercizio dell’attività d'impresa o professionale - Deduzione - Sufficienza - Esclusione.


In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.


Nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo.

(Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).