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Cassazione, ordinanza 18 maggio 2023, n. 13701, sez. II civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - Esecuzione civile - Espropriazione immobiliare - Pignoramento - Estensione anche a sopraelevazioni e pertinenze - Sussistenza - Possibilità di invocare l'usucapione delle accessioni - Esclusione - Motivi.


Vi è incompatibilità radicale fra il possesso di un titolo di acquisto derivativo e la pretesa del riconoscimento di un acquisto a titolo originario. Solo nell’ipotesi in cui la vendita effettuata a favore del soggetto che invoca l'usucapione è già stata caducata, la traditio della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretta a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretta dall'animus rem sibi habendi, che unito al possesso continuato uti dominus ultraventennale per l'usucapione ordinaria ed alla buona fede dell'acquirente, al titolo astrattamente idoneo al trasferimento trascritto ed al possesso continuato uti dominus ultradecennale per l'usucapione abbreviata può determinare la prescrizione acquisitiva.

Se l'usucapione intende salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, è evidente che l'animus rem sibi habendi non può avere rilievo rispetto ad una situazione assolutamente certa come quella di un titolo dominicale compiuto, e non sussiste un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'accertamento di un titolo di proprietà alternativo a quello a titolo derivativo del fondo al quale accedono le costruzioni nel soprasuolo e nel sottosuolo quale l'usucapione ordinaria, o abbreviata.

(Nel caso di specie, il contratto di acquisto immobiliare si presenta perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi e pienamente valido e l'inopponibilità alla procedura esecutiva è conseguenza di un elemento estrinseco, rappresentato dall'anteriorità della trascrizione nei registri immobiliari del pignoramento rispetto a quella dell'atto di acquisto dell'immobile).

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti, o addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.

Quanto all'applicazione del principio di accessione di cui agli artt. 840 e 934 c.c., esso opera come modo di acquisto a titolo originario della proprietà dal momento dell'incorporazione alla cosa principale con priorità rispetto all'usucapione quando il manufatto realizzato sotto, o sopra il suolo, sia ab origine nel possesso del soggetto proprietario del suolo medesimo, risultando ammissibile invece il modo di acquisto a titolo originario dell'usucapione quando il manufatto, dotato di una propria autonomia sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, sia invece dal momento della sua realizzazione nel possesso uti dominus per il tempo necessario di un soggetto diverso dal proprietario del suolo, ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in esame, in cui il proprietario del terreno e del fabbricato ha provveduto all'ampliamento di tale fabbricato senza che gli ampliamenti siano stati realizzati ed ab origine posseduti da terzi con materiali propri.