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Cassazione, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31255, sez. III civile

ESECUZIONE  FORZATA  -  IMMOBILIARE  -  VENDITA  -  TRASFERIMENTO  -  Decreto  di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Accoglimento - Inefficacia nei confronti dell'aggiudicatario - Sussistenza - Trascrizione in pendenza dell’opposizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di processo esecutivo, ove sia tempestivamente impugnato ex art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento immobiliare (per vizi relativi al procedimento di vendita o per vizi suoi propri) e l'opposizione risulti fondata, il decreto deve essere dichiarato inefficace anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art. 2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.


ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Atti esecutivi posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo o di un provvedimento che ne vieti il compimento - Invalidità - Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto - Efficacia “ex tunc” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo, o comunque in violazione di uno specifico provvedimento di divieto del giudice dell'esecuzione, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno "ex tunc", neanche in caso di successiva revoca del provvedimento di divieto, la quale (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) può avere effetti solo per il futuro, dal momento che il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, rendendo irreversibilmente invalida l'attività esecutiva compiuta durante la sua vigenza.

(Nella specie, in un caso in cui l'aggiudicazione era stata disposta dal professionista delegato in violazione di un provvedimento di differimento della vendita emesso dal giudice dell'esecuzione, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso che la successiva revoca di tale ultimo provvedimento potesse valere a sanare l'originaria nullità dell'aggiudicazione, la quale doveva peraltro considerarsi implicitamente revocata dal provvedimento con cui lo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 591-ter c.c., aveva confermato il precedente decreto di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta).