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Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2023, n. 36081, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Vizi del sub-procedimento di vendita - Rimedio ex art. 591-ter c.p.c. - Limiti - Controversie tra le parti o gli offerenti - Opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni - Necessità.


I vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento).