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Cassazione, ordinanza 6 dicembre 2022, n. 35855, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. - Applicabilità ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Sussistenza.


In materia di espropriazione forzata, la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 591-ter c.p.c., introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera cc bis), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015 (con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giudice dell'esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdotto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., in sostituzione dell'opposizione agli atti esecutivi), è immediatamente applicabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015.