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Cassazione, sentenza, 16 settembre 2024, n. 24859, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata intestata a società fiduciaria - Attuazione - Pignoramento presso terzi - Esclusione - Pignoramento ex art. 2471 c.c. - Necessità - Fondamento.


L’espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro - intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell’art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l’intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l’intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.