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Cassazione, sentenza 14 marzo 2024, n. 6873, sezione III civile

Esecuzione forzata – trascrizione del pignoramento immobiliare – estinzione atipica del processo di espropriazione forzata.


L’assenza della trascrizione (o della relativa prova) del pignoramento immobiliare, quale elemento perfezionativo dello stesso e condizione per l’utile perseguibilità dell’espropriazione, osta alla apertura della fase liquidativa e configura un’ipotesi di estinzione atipica del processo di espropriazione forzata.


Improcedibilità dell’esecuzione – mancata o tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare – estinzione atipica del processo espropriativo - provvedimento che dispone o nega la chiusura anticipata dell’esecuzione - mezzo di impugnazione – opposizione agli atti esecutivi.


Il provvedimento che dispone la chiusura anticipata o che la nega, anche omettendo di provvedere sulla questione, in ipotesi di estinzione atipica del processo di espropriazione forzata, determinata dalla mancata o tardiva trascrizione del pignoramento (o della relativa prova), può essere impugnato soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi, e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione.