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Cassazione, sentenza 20 novembre 2023, n. 32146, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Provvedimento conclusivo del processo esecutivo – Individuazione – Pagamento dei creditori in pendenza di opposizione distributiva – Irrilevanza – Accoglimento dell’opposizione – Conseguenze.


Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.


ESECUZIONE FORZATA – DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - Controversia ex art. 512 c.p.c. – Poteri del giudice – Modifica del progetto di distribuzione e valutazione della legittimità dell’intervento dei creditori – Ammissibilità – Esclusione.


Il giudice dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. non può, in assenza di domanda, né modificare il progetto di distribuzione (attribuendo il ricavato della vendita a un soggetto che non ne abbia fatto richiesta) né sindacare la legittimità dell'intervento dei creditori nell'esecuzione.