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Cassazione, sentenza 28 febbraio 2023, n. 6083, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista - Rimedi esperibili - Reclamo ex art. 591-ter c.p.c. - Limiti - Atto contenente nuove condizioni di vendita - Specifica opposizione ex art. 617 c.p.c. - Onere - Opposizione al decreto di trasferimento - Inammissibilità - Fattispecie.


Nell'espropriazione immobiliare, in base alle disposizioni anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, chi intende denunciare vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato.


(Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta, per nullità derivata, avverso il decreto di trasferimento, poiché non era stato impugnato con il medesimo rimedio il provvedimento giudiziale antecedente, con cui si erano disposte nuove e diverse condizioni di vendita).