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Categoria: ESPROPRIAZIONE

Cassazione, ordinanza, 3 marzo 2025, n. 5543, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI Cessione volontaria - Natura - Caratteri distintivi dalla compravendita di diritto comune - Esistenza del subprocedimento di determinazione indennitaria - Necessità.

 

La cessione volontaria è un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che il bene immobile possa essere trasferito all'ente pubblico con un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché, per individuare lo strumento contrattuale utilizzato, anche ai fini dell'applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell'espropriazione, quali la determinazione dell'indennizzo secondo i canoni legali e la retrocessione del bene ove l'opera pubblica non sia stata realizzata, va considerato che, per la pendenza del procedimento espropriativo, non è sufficiente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda, occorrendo anche l'avvio del subprocedimento di determinazione indennitaria nonché la formulazione dell'offerta amministrativa dell'indennità, solo in presenza della quale, il proprietario può valutare la convenienza della cessione. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il proprietario di un'area destinata ad opera pubblica, dopo avere venduto il fondo all'ente locale ha invocato la retrocessione del bene sul presupposto che l'opera non era stata realizzata e l'area in questione era stata, a sua volta, alienata a terzi dal Comune stesso).