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Categoria: FAMIGLIA

CEDU, sentenza 22 novembre 2022, n. 58817/15 e 58252/15, sez. III

FAMIGLIA -  CONVENZIONE  EUROPEA  DEI  DIRITTI  DELL'UOMO  E  DELLE  LIBERTÀ FONDAMENTALI - Diritto alla vita privata del minore nato da surrogazione di maternità - Coppia omoparentale maschile - Riconoscimento del rapporto tra genitore d’intenzione e figlio - Esclusione da parte della legislazione svizzera - Violazione dell’art. 8 CEDU - Sussistenza - Mancato riconoscimento del rapporto tra genitore d’intenzione e bambino nato da surrogazione di maternità - Contrarietà all’ordine pubblico svizzero - Violazione dell’art. 8 CEDU - Esclusione.


La Terza Sezione della Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione del diritto alla vita privata, tutelato dall’art. 8 CEDU, da parte dello Stato svizzero nei confronti di un minore - nato attraverso tecniche di surrogazione di maternità, proibite in Svizzera, già legalmente riconosciuto figlio dei ricorrenti da provvedimento giudiziale della California - per averlo lasciato, per sette anni ed otto mesi, a causa dell’assenza di previsioni specifiche nella legislazione svizzera (che, solo nel 2018, aveva consentito alle persone dello stesso sesso legate da un’unione registrata, di procedere all’adozione), privo della possibilità di ottenere il riconoscimento del rapporto con il proprio genitore d’intenzione, dovendosi ritenere tale significativo periodo di tempo, per aver posto il minore in una condizione di incertezza giuridica relativa alla sua identità sociale, incompatibile con i principi già affermati dalla Corte e con il principio del best interest of the child; la Corte ha, invece, escluso la violazione del diritto alla vita familiare dei due genitori, sottolineando come l’accordo di maternità surrogata fosse contrario all’ordine pubblico svizzero e che le difficoltà pratiche incontrate dalla coppia a causa delle previsioni della legislazione svizzera dovessero ritenersi, comunque, conformi alle condizioni di cui all’art. 8 CEDU.