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Categoria: FAMIGLIA

CGUE, sentenza 15 novembre 2022, causa C-646/20, Grande Sezione

Divorzio davanti al Sindaco - Riconoscibilità ipso iure negli altri Stati UE – Parificazione alla pronuncia giudiziale.


L’art. 2 §.4 Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in particolare ai fini dell'applicazione dell'art. 21 §.1 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un certificato di divorzio redatto da un ufficiale di stato civile dello stato membro d'origine, contenente una convenzione di divorzio conclusa dai coniugi e da questi ultimi confermata dinanzi a tale ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato membro, costituisce una «decisione», ai sensi dell'art. 2 §.4.

La Corte rileva che, in quanto autorità legalmente costituita, l’ufficiale dello stato civile italiano è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando per iscritto l'accordo di divorzio redatto dai coniugi dopo aver effettuato un esame. Esso si sincera infatti del carattere valido, libero e informato del consenso dei coniugi a divorziare e verifica altresì il contenuto dell'accordo di divorzio alla luce delle disposizioni giuridiche in vigore, assicurandosi che l'accordo riguardi unicamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale o del coinvolgimento di figli che non siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La Corte conclude che si tratta quindi effettivamente di una «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, che deve essere automaticamente riconosciuta dai servizi dello stato civile tedeschi.