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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 20 aprile 2022, n. 12611, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI – ABITAZIONE - Art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 - Estensione alla separazione personale - Provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario - Opponibilità, ancorché non trascritto, al terzo acquirente, compreso il creditore ipotecario - Condizioni - Adozione anteriore all’atto di acquisto del terzo - Necessità.


Ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 11 della l. n. 74 del 1987) in vigore "ratione temporis" - dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi - il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all'atto di acquisto da parte del terzo, ivi compreso il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente al provvedimento di assegnazione.