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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 4 marzo 2022, n. 7178, sez. III civile

FAMIGLIA SEPARAZIONE - Trasferimento di un immobile ai figli - Accordo di separazione omologato - Contemplante il trasferimento di immobili per il mantenimento dei figli - Revocatoria ordinaria - Esperibilità Fondamento.

Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 3.

L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza da parte del medesimo di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo; la verifica dell'eventus damni dovendo d'altra parte essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore, e non già (come dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato) a quella del debitore garantito.