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Tribunale di Pavia, sentenza 26 ottobre 2022, n. 1320, sez. III civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - CONTENZIOSO - DOMANDA GIUDIZIALE - Mediazione civile -Condizione di procedibilità - Primo incontro davanti al conciliatore - Parte - Facoltà di farsi rappresentare dal difensore - Sussiste - Procura speciale - Autenticata da notaio o pubblico ufficiale - Necessità – Sussiste.


In ragione del rilievo che l’ordinamento attribuisce alla procedura di mediazione è necessario che la stessa, almeno in via preferibile, risulti partecipata dalle parti personalmente, costituendo la partecipazione personale un presupposto fondamentale ai fini dell’instaurazione del dialogo tra le parti stesse e il mediatore; coerentemente, il potere di delegare la partecipazione del primo incontro ad altro soggetto, sia pure ammissibile, deve essere circoscritto ad ipotesi particolari e comunque caratterizzata da particolare rigore formale.

Quanto sopra esposto vale a fortiori con riferimento al primo incontro in quanto, in tale sede, è espressamente prevista non solo la partecipazione congiunta delle parti e dei rispettivi avvocati ma anche l’attività di chiarimento del mediatore circa il contenuto e le modalità della mediazione stessa.

Pur riconoscendo la facoltà di delega ad opera delle parti e ammettendola anche a beneficio dei difensori, questi ultimi cumulerebbero la figura di rappresentanti sostanziali e di difensori del proprio assistito, risultando necessaria, quanto meno, una procura sostanziale diversa e aggiuntiva rispetto a quella alle liti, predisposta da soggetto terzo espressamente autorizzato dall’ordinamento.

Il potere di autenticazione in capo ai procuratori è di carattere speciale, in quanto riconosciuto dall’art. 83 c.p.c., esclusivamente in relazione al rilascio della procura funzionale all’attività giudiziale; tale potere non può predicarsi con riferimento alla procura sostanziale relativa, in modo specifico, all’attività di mediazione sia in quanto non espressamente previsto dalla citata normativa processuale sia in quanto difetta un potere di autenticazione in via generale in capo agli avvocati, analogo a quello stabilito ex art. 1 legge 16.2.1913, n. 89.