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*Cassazione, sentenza 2 febbraio 2023, n. 3165, sez. II civile

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti e adeguatezza del nesso di causalità - Necessità - Sufficienza - Esclusione - Intervento di altro mediatore - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del primo mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica in sede di legittimità del nesso di causalità - Sussistenza.


Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità.