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Cassazione, ordinanza 31 marzo 2023, n. 9102, sez. I civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI – PROCESSO - Mediazione civile - Domanda giudiziale - Condizione di procedibilità - Termine di quindici giorni - Natura perentoria del termine - Non sussiste - Esperimento - Entro l’udienza di rinvio – Sussiste.


È esclusa la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione perché, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.