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Cassazione, ordinanza 5 maggio 2023, n. 11815, sez. II civile

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti - Conclusione di un affare avente ad oggetto un diverso bene - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica.


Non può essere riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione, a meno che non risulti dimostrato che, pure per la conclusione del contratto avente un diverso oggetto, sia stato determinante l'apporto eziologico del mediatore, ossia che la sua condotta abbia avuto efficienza causale adeguata anche a tali fini.