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Tribunale di Termini Imerese, sentenza 7 aprile 2023, n. 412, sez. civile

Mediazione – Mancata partecipazione – Ingiustificata – Infondatezza della resistenza a oltranza – Raggiungimento della piena prova.


L'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale -evitabile- in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e art 116 c pc, concorra a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della resistenza ad oltranza, e legittimi l'interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione.