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Categoria: MUTUO

*Cassazione, sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, sez. unite civili

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità - Contestazione della validità - Riqualificazione d’ufficio in mutuo ipotecario - Esclusione - Ragioni.


In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.


CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Esclusione - Elemento specificativo e integrativo dell'oggetto - Configurabilità - Natura non imperativa della norma - Conseguenze - Fondamento.


In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.