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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13812, sez. I civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI – RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - Mutuo fondiario - Ipoteca a favore dell'istituto di credito - Art. 39 del d.lgs. n. 382 del 1993 - Parziale liberazione di uno o più immobili - Pagamento di almeno un quinto del debito originario - Necessità.


In tema di mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, in quanto la norma istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione.