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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2024, n. 5151, sez. I civile

BANCHE - Contratti bancari di credito, finanziamento e garanzia – MUTUO.


Il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.