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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10788, sez. VI - 1 civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 - Garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità del mutuo – Delibera CICR del 22 aprile 1995 – Garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche – Esclusione – Fondamento.


In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995, è individuato nella misura dell'80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.