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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza interlocutoria 8 marzo 2022, n. 7509, sez. III civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo fondiario e mutuo ordinario - Diversa tipologia contrattuale - Insussistenza - Limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) - Superamento - Conseguenze - Nullità del mutuo fondiario ed eventuale conversione del contratto nullo - Esclusione - Qualificazione come mutuo ordinario - Sussistenza - Disciplina di favore per il creditore fondiario - Disapplicazione.


Il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una "species", con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 - che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporta, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria.