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Categoria: MUTUO

Cassazione, sentenza 23 maggio 2022, n. 16587, sez. I civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo concesso dall’INPS (ex gestione Inpdap) ai suoi iscritti - Applicazione analogica dell’art. 40, comma 2, d. lgs. n. 385 del 1993 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


L'art. 40, comma 2 del T.U.B., che, in tema di mutui fondiari, definisce come inadempimento rilevante ai fini risolutori solo quello consistente nel ritardato pagamento verificatosi "almeno sette volte, anche non consecutive…tra il trentesimo giorno e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata", è disposizione specifica che non è possibile estendere, in via interpretativa, alle prestazioni creditizie rese dall'INPS tramite il "Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" nei confronti dei dipendenti pubblici, che vi sono obbligatoriamente iscritti e che lo alimentano, tramite apposite trattenute stipendiali mensili, nell'ambito di un sistema non privo di connotazioni normative di socialità e previdenziali e, anche per questo, non assimilabile a quello propriamente bancario.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'avvenuta risoluzione di un contratto di mutuo tra un pubblico dipendente e l'INPS in base alla clausola risolutiva espressa prevista nel contratto che prevedeva come causa di risoluzione "il mancato pagamento di due rate di ammortamento nel termine di novanta giorni dalla relativa scadenza", ritenendo non applicabile in via analogica a tale contratto la disposizione di cui all'art. 40, comma 2 TUB).