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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, sentenza 27 aprile 2022, n. 13143, sez. Unite civili

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - Conferimento di capitali a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Rapporto di mandato senza rappresentanza - Sussistenza - Conseguenze - Inadempimento per cattiva gestione del capitale conferito - Inadempimento dell'organo di vigilanza (MISE) - Solidarietà ex art. 2055 c.c. - Configurabilità.


In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).