Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 13 luglio 2023, n. 16859, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE -Attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913 - Attivazione per l’eliminazione delle conseguenze dannose della violazione e riparazione integrale del danno prodotto - Contenuto in relazione alle diverse tipologie di illecito.


In tema di attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913, l'attivazione per eliminare le conseguenze dannose della violazione può ricorrere per ogni illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale; in particolare, mentre nel caso delle violazioni omissive proprie, cioè prive di evento in senso naturalistico, tale attenuante è integrata dal compimento della condotta omessa, negli illeciti commissivi essa si configura con il compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione e che non si esaurisce nella condotta doverosa mancata, ma in un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione prodottasi in contrasto con quella che sarebbe derivata dall'osservanza della prescrizione deontologica.


NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE -Attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913 - Valutazione del giudice circa la sussistenza delle fattispecie - Discrezionalità - Doverosità dell’applicazione della diminuente nel caso di ritenuta sussistenza di una delle due attenuanti - Sussistenza.


In tema di illecito disciplinare dei notai, con riferimento alle attenuanti previste dall'art. 144 l. n. 89 del 1913, la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento della sussistenza delle stesse come individuate da tale norma, risultando poi doverosa, laddove ricorra una delle due fattispecie, l'applicazione della riduzione ovvero la sostituzione della sanzione applicabile.