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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2024, n. 4646, sez. II civile

DIRITTI REALI - SERVITU' - Di passaggio - Rinuncia - Atto scritto - Necessità.


La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire, ai sensi dell'art. 1350, n. 5, c.c., la forma scritta, sotto pena di nullità, e non può quindi risultare da fatti concludenti né può essere provata con testi o da un atto di ricognizione o di accertamento.