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Cassazione, ordinanza, 29 agosto 2024, n. 23341, sez. V civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese - Fenomeno successorio sui generis - Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione - Trasmissibilità delle sanzioni tributarie - Ammissibilità - Fondamento.


L’estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all’art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria.