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Cassazione, sentenza, 8 agosto 2024, n. 22474, sez. I civile

Crediti privilegiati – Concordato preventivo – Garanzia del credito – Prelazione – Prosecuzione attività d’impresa


In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall., il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa costituisce un incremento di valore dei fattori produttivi aziendali e rientra nella garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ. Di conseguenza, tale surplus non può essere liberamente destinato dal debitore, ma deve rispettare il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione (art. 160, comma 2, L. Fall.).