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Cassazione, ordinanza, 13 agosto 2024, n. 22769, sez. III civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Comportamento del chiamato - Valutazione - Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità - Condizioni - Riferibilità al chiamato.


L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell’interessato; pertanto, non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto.