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Cassazione, ordinanza 6 marzo 2024, n. 5978, sez. II civile

SUCCESSIONI - Legittimario - Lesione della quota di legittima - Azione di riduzione - Reintegrazione - Opzione della liquidazione in denaro - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione in natura - Necessità.


L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile. Ne consegue che una volta determinata la misura della lesione, il giudice deve verificare in via prioritaria se sussistono le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni oggetto della donazione ridotta secondo il valore degli stessi alla conclusione delle operazioni divisionali occorrenti a questo fine e l'importo dell'eventuale conguaglio, non potendo procedere direttamente alla reintegra dell'intera quota riservata in denaro.