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Cassazione, sentenza 20 giugno 2011, n. 13537, sez. II civile

Contratti in genere - Contratto per persona da nominare - Effetti - Tra le parti originarie - Sussistenza - Condizioni - "Electio amici" - Potere - Spettanza al solo soggetto che si è riservato tale facoltà - Rapporti dell'altro contraente con il nominato - Condizioni e limiti.

Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'"electio amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1401, 1402 e 1405.

Massime precedenti Vedi: n. 3575 del 1985, n. 11296 del 1998, n. 6952 del 2000, n. 23066 del 2009.