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Cassazione, sentenza 4 ottobre 2010, n. 20576, sez. I civile

Contratti – Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Motivo - Illecito - Nozione - Intento delle parti di recare pregiudizio a terzi - Motivo illecito - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale.

(Principio applicato in fattispecie di pegno di titoli costituito con un terzo finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditori fallimentari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1344, 1345 e 2786.

Massime precedenti Conformi: n. 6239 del 1983, n. 8600 del 2003.

Massime precedenti Vedi: n. 10108 del 2006, n. 9447 del 2007.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 10603 del 1993.