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Cassazione, sentenza 14 aprile 2011, n. 8504, sez. II civile

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - per mutuo consenso - Contratto di trasferimento della proprietà immobiliare - Scioglimento per mutuo consenso - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.

Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch'esso risultare da atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350 e 1372.

Massime precedenti Conformi: n. 2040 del 1997, n. 4906 del 1998.

Massime precedenti Vedi: n. 15264 del 2006.