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Cassazione, sentenza 19 settembre 2011, n. 19095, sez. II civile

 

Preliminare di compravendita – Diligenza professionale – Obbligo di corretta informazione – Sussiste.

Il mediatore, pur non essendo tenuto in difetto di un particolare incarico a svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad esempio l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto di trasferimento mediante le visure catastali ed ipotecarie, è comunque tenuto nell’adempimento della sua prestazione a un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende in positivo l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e in negativo il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Ne consegue che, ai fini del risarcimento dei danni in favore del promissario acquirente, deve essere confermata la responsabilità in solido affermata fra il promittente venditore e il mediatore che, fidando solo sulla dichiarazione scritta del secondo, assicura che l’immobile oggetto di preliminare di compravendita sia libero da pesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2055.