Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 24 novembre 2014, n. 24960, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Obbligo di concludere un contratto di trasferimento di un bene immobile - Trascrizione della relativa domanda giudiziaria - Efficacia "prenotativa" ex art. 2652, n. 2, cod. civ. - Inopponibilità al promissario acquirente delle alienazioni successive - Fondamento.


La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligazione di alienare un immobile ha efficacia "prenotativa" ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., sicché, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 n. 2, Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Conformi: N. 4819 del 2000