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Cassazione, sentenza 29 dicembre 2010, n. 26367, sez. II civile

 

Vendita - Singole specie di vendita - Di cosa altrui - Contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene parzialmente altrui - Disciplina di cui agli artt. 1478 e 1480 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Validità del preliminare e suo assoggettamento al regime risolutorio.

Al contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui (nella specie, un fondo indiviso) si adatta la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 cod. civ., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, 1453, 1478, 1480 e 2932.

Massime precedenti Vedi: n. 387 del 2005, n. 13987 del 2010.

 

Contratto preliminare di vendita – Bene parzialmente altrui – Obblighi del promittente venditore.

Al contratto preliminare di compravendita di bene parzialmente altrui ben può adattarsi la disciplina prevista dagli artt. 1478 – 1480 c.c. con la conseguenza che il promittente venditore resta validamente obbligato, oltre che alla stipula per la quota di sua competenza, a procurare il trasferimento anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva.