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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 12 ottobre 2011, n. 21013, sez. II civile

Divisione - Divisione ereditaria - Effetti - Diritto dell'erede sulla propria quota - Natura dichiarativa della divisione - Attribuzione dei frutti prodotti durante la comunione ereditaria - Criteri - Frutti non separati - Titolarità del condividente assegnatario - Frutti separati ed altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi "manente comunione" - Acquisizione alla massa - Conseguenze - Coerede possessore del cespite ereditario - Frutti maturati prima della divisione - Obbligo di rendiconto - Sussistenza.


Il principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 cod. civ., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa - per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente "manente comunione" - il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità "pro quota" di ciascun coerede. Ne consegue che, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 720, 723, 757 e 820.
Massime precedenti Conformi: N. 2320 del 1987.
Massime precedenti Vedi: N. 9659 del 2000, N. 11519 del 2011.