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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 16 dicembre 2010, n. 25473, sez. II civile

Donazione - Facoltà del donante - Riserva di usufrutto - Donazione con riserva di usufrutto - Collazione - Valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione - Necessità - Fondamento.


La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 456, 536, 747, 769 e 796.
Massime precedenti Conformi: n. 20387 del 2008.
Massime precedenti Vedi: n. 7142 del 1994, n. 15131 del 2005.