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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 17 novembre 2014, n. 48002, sez. III penale

BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) - Reati


In tema di reati paesistici di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono 3 distinti ed autonomi provvedimenti: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti dalla legge regionale anche ad un organo unico, che è comunque chiamato a compiere una duplice valutazione, mantenendo la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio: ciò in considerazione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica ed urbanistica, della normativa sulle aree protette, che non ha per oggetto la sola tutela del paesaggio o del territorio, ma quella più ampia dei valori ambientali complessivi dell'ecosistema.