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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 26 settembre 2014, n. 39897, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Immobile – Destinazione d’uso – Mutamento – Tra diverse categorie urbanistiche – Assenza del permesso di costruire – Sussiste. 


Deve ritenersi sussistente il reato di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/01 laddove l’agente ha destinato ad uso abitativo un ex hotel di sua proprietà in violazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale attualmente vigente, che non consentono tale uso. L’unico caso in cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere può essere liberamente è quello in cui vi sia una totale omogeneità tra la categoria urbanistica di partenza e quella conseguente al mutamento stesso, in modo che non vi sia alcun aggravamento del carico urbanistico esistente. E’ che la modificazione della destinazione d’uso da alberghiera a foresteria non interviene affatto fra due categorie urbanistiche omogenee, perché la locazione ad uso foresteria rientra in tutto e per tutto nella destinazione abitativa, pur rispondendo ad esigenze di destinazione dell'immobile al temporaneo alloggio di soggetti diversi dal conduttore.