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Cassazione, sentenza 19 settembre 2014, n. 19738, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE - Requisiti - Fondamento - Mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine o di conformità all'originale - Irrilevanza.


In tema di esecuzione forzata, l'atto notarile, che contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro (nella specie, generata dal contratto di mutuo ivi documentato), ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede e non in dipendenza dell'efficacia probatoria dell'atto medesimo, sicché è irrilevante la mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine dell'atto o di quello attestante la conformità del documento all'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 15219 del 2005