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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 1° settembre 2020, n. 18156, sez. VI – 1 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Comunione legale - Coniuge pretermesso - Ricostituzione della comunione - Termine ultimo - Divisione – Sussiste.

L’art. 184 c.c. non indica un termine entro il quale il coniuge pretermesso può pretendere la ricostituzione della comunione, ma la dottrina è concorde nel ritenere applicabile la disposizione dell’art. 192, comma 4, c.c., individuando quale termine ultimo il momento della divisione. Si ritiene inoltre che possa essere applicabile alla fattispecie anche l’articolo 192, comma 2, c.c., che esclude l’obbligo di rimborso nell’ipotesi in cui l’atto di straordinaria amministrazione compiuto separatamente da uno dei coniugi sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Insomma, lo scioglimento del regime legale non impediva di concepire e attuare una prestazione fatta dal coniuge debitore in favore della comunione. L’equivalente del bene alienato senza il consenso dell’altro coniuge sarebbe divenuto oggetto di comproprietà per essere diviso insieme alle altre cose, così come dispone l’art. 192 c.p.c.